unioni civili

 

La L. 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, costituisce il risultato di un lungo e travagliato iter parlamentare, e segna un primo, rilevante punto di arrivo nell’adeguamento della legislazione italiana ai principi dell’Unione Europea. Quest’opera costituisce una lettura

ragionata delle profonde innovazioni introdotte dalla “Legge Cirinnà” e contiene un commento esauriente, di taglio prettamente operativo, che comprende un’attenta analisi non solo dei profili di diritto civile, ma anche di quelli di diritto penale e diritto fiscale connessi alle unioni civili e alle convivenze di fatto. Vengono così a affrontate tutte le principali problematiche della disciplina in oggetto: dalle cause impeditive per la costituzione dell’unione civile alle impugnazioni; dai diritti e doveri derivanti dall’unione civile al regime patrimoniale; dalla successione mortis causa allo scioglimento dell’unione. Vengono sviscerate anche le tematiche fondamentali poste dalla nuova normativa sulle convivenze di fatto, fra le quali l’accertamento dello stato di stabile convivenza; la tutela delle esigenze abitative del convivente; i contenuti, le modifiche e la risoluzione del contratto di convivenza. Particolare utilità per il lettore, ed in particolare per avvocati e notai, riveste la pubblicazione delle Formule relative al contratto di convivenza, al ricorso congiunto e al ricorso giudiziale per lo scioglimento dell’unione civile. Non manca, in fine, il testo della Legge Cirinnà, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016.

Per acquisti on line con spedizione http://www.libreriauniversitaria.it/unioni-civili-convivenze-fatto-tribuna/libro/9788893170321

Unioni Civili

 

19 settembre 2016 convegno AMI Milano

19 settembre 2016 convegno AMI Milano

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23 settembre 2016 convegno AMI Bergamo

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LEGGE 76/2016: CONVIVENTE DI FATTO IMMIGRATO NON PUÓ ESSERE ESPULSO

LEGGE 76/2016: CONVIVENTE DI FATTO IMMIGRATO NON PUÓ ESSERE ESPULSO

“occorre registrare, allo stato, un orientamento, maggioritario, della Corte secondo il quale la semplice convivenza more uxorio non è ostativa alla espulsione ai sensi della norma innanzi citata (così Cass. Sez. 1^, n. 48684 del 29.9.2015, rv. 265387, secondo cui la norma in commento, in quanto di natura eccezionale, non sopporta interpretazioni analogiche; Sez. 1^, n. 16446 del 16.3.2010, rv. 247452; Sez. 1^, n. 24710 del 22.5.2008, rv. 240596, e dello stesso anno rv. 242518). Di segno contrario e cioè nel senso che anche la convivenza more uxorio, in quanto in concreto pienamente omogenea a quella matrimoniale, è ostativa alla espulsione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, è la pronuncia n. 26753, Sez. 1^, del 27.5.2009, rv. 244715.

L'applicazione normativa delle regole appena evocate non può tuttavia ignorare che in data 20.5.2016 è stata approvata la L. n. 76, giustamente accolta dall'opinione pubblica, dagli operatori e

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