
Il nuovo punto 2 del “Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie” prevede che il comportamento di un eletto del movimento “può essere considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello, anche durante la fase di indagine, quando emergono elementi idonei ad accertare una condotta che, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale, sia già lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle. La condotta
sanzionabile può anche essere indipendente e autonoma rispetto ai fatti oggetto dell’indagine”.
Due i dati davvero allarmanti. Uno: quel “può” che concede ad un gruppo ristrettissimo di persone di avere un ampissimo potere discrezionale. Due: si possono comminare sanzioni anche in via autonoma e indipendente rispetto ai fatti oggetto di indagine. Questo in un Paese in cui c’è una cronica e patologica fuoriuscita di “notizie” nella fase delle indagini.
Quali le conseguenze di queste sanzioni? “Il Garante del MoVimento 5 Stelle, il Collegio dei Probiviri o il Comitato d'Appello, in virtù e nell’ambito delle funzioni attribuite dal Regolamento del MoVimento 5 Stelle, valutano la gravità dei comportamenti tenuti dai portavoce, a prescindere dall’esistenza di un procedimento penale”. Poche persone, quindi, al di là di come andrà il procedimento penale potranno decidere il destino di eletti dal popolo sovrano.
“É considerata grave ed incompatibile con il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del MoVimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo, eccettuate le ipotesi indicate all’ultimo comma. A tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio.
“É invece rimessa all’apprezzamento discrezionale del Garante, del Collegio dei Probiviri con possibile ricorso del sanzionato al Comitato d’appello la valutazione di gravità ai fini disciplinari di pronunzie di dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, di sentenze di proscioglimento per speciale tenuità del fatto, di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione”.
Si lascia un potere di decisione anche nei confronti di eletti dal popolo che non hanno subito alcuna condanna quindi con un atteggiamento politicamente contra legem.
Si legge, poi, che “La ricezione, da parte del portavoce, di “informazioni di garanzia” o di un “avviso di conclusione delle indagini” non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto 5”. Ovvero, viene meno qualsiasi automatismo. Cosa anche positiva nel senso del garantismo così come previsto dalla Costituzione. La situazione, tuttavia, diventa allarmante allorquando il garantismo diventa discrezionale. Almeno prima non c’era garantismo e non c’era per nessuno. Adesso ci sarà ma caso per caso!
Per fare solo un esempio potrebbe accadere che un manipolo di soci – eh sì perché di società si tratta, organizzata in forma di partito – possa rimuovere un Sindaco di una città come Roma perché solo indagata.
Infine c’è la chicca del punto 6: “Ogni sindaco e presidente di regione eletto nelle liste del MoVimento 5 Stelle è tenuto a far rispettare il presente codice etico ai componenti delle proprie giunte, anche se gli assessori non risultano iscritti e/o eletti nel MoVimento 5 Stelle”. Amen!
Luca Volpe