
L’articolo 3 della Convenzione Unica tra Stato (concedente) e Autostrade per l’Italia (concessionario), del 12 ottobre 2007, prevede gli obblighi a carico concessionario. Al comma 1, lettera b), c’è quello del “mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse”. I poteri del concedente, lo Stato, sono stabiliti dall’articolo 7: può richiedere informazioni ed effettuare controlli, “con poteri di ispezioni, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in
rispetto degli obblighi” di Autostrade per l’Italia. Nella lettera d) del comma 1 si legge che lo Stato, in caso di inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi stabiliti o in caso di una sua mancata ottemperanza alle richieste di informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, può irrogare, “salvo che il caso costituisca reato”, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a 25mila euro e non superiori a 150 milioni. Nel testo si aggiunge anche che “in caso di reiterazione delle violazioni” lo Stato ha la facoltà di “proporre al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione”.
L’articolo 8 della convenzione viene previsto che nel caso in cui lo Stato accerti che si sia verificato un “grave inadempimento” riguardo gli obblighi stabiliti, provvederà a comunicare gli elementi dell’accertamento effettuato stabilendo “un congruo termine” entro il quale Autostrade per l’Italia dovrà provvedere, “in ordine degli accertamenti”, fornendo le proprie giustificazioni. Se il tempo stabilito trascorrerà senza che Autostrade abbia presentato i chiarimenti e giustificazioni richiesti, oppure se quest’ultime non vengano accettate dallo Stato, allora il concedente può avviare il procedimento che porterà alla decadenza dalla concessione. La decadenza è regolata dall’articolo 9 della convenzione e viene dichiarata nel caso in cui “perdura la grave inadempienza” da parte del Concessionario, cioè Autostrade per l’Italia, degli obblighi previsti. Una volta constatato il perdurare degli inadempimenti da parte del Concessionario, lo Stato lo diffida ad adempiere ai suoi obblighi entro un termine di tempo non inferiore a 90 giorni. Se non vengono rispettati i tempi della prima diffida, il Concedente può intimare Autostrade per l’Italia di rispettare gli obblighi entro un ulteriore lasso di tempo di 60 giorni. Se anche queste tempistiche non vengono rispettate, allora il Ministero delle Infrastrutture stabilirà la decadenza con decreto legge. Al termine del procedimento di decadenza, lo Stato dovrà comunque pagare ad Autostrade per l’Italia un importo corrispondente al valore attuale netto dei ricavi della gestione, “prevedibile dalla data del provvedimento di scadenza sino alla scadenza della concessione, al netto dei relativi costi, oneri, investimenti ed imposte prevedibile nel medesimo periodo” (il testo di come stabilire l’importo continua prevedendo anche altra clausole). Nell'articolo 9 bis del contratto si trova poi scritto che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9", Autostrade per l'Italia "avrà diritto, nel rispetto del principio dell'affidamento, a un indennizzo/risarcimento" che lo Stato dovrà pagare nel caso di "recesso, revoca, risoluzione, anche per inadempimento del Concedente, e/o comunque cessazione anticipata del rapporto di Convenzione pur indotto da atti e/o fatti estranei alla volontà" della Stato, anche "di natura straordinaria e imprevedibile".
Si ricorda inoltre che tra le competente del MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ci sono quelle della “Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali” che tra le altre cose ha le seguenti competenze stabilite dal D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72.
- a) funzione di concedente della rete stradale;
- b) funzioni di concedente della rete autostradale in concessione, anche avvalendosi delle società miste regionali;
- c) selezione dei concessionari autostradali e relativa aggiudicazione;
- d) convenzioni uniche autostradali e relativi piani economico-finanziari;
- e) programmazione degli interventi di settore anche di interesse strategico nazionale;
- g) predisposizione convenzione e/o contratto di programma con ANAS s.p.a. e relativo monitoraggio degli interventi infrastrutturali;
- h) attività di indirizzo, vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS s.p.a. e sui gestori delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale;
- n) approvazione di programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse statale e locale;
- t) vigilanza sulla corretta manutenzione delle infrastrutture di competenza;
Luca Volpe