La Corte di Cassazione ha chiarito che le “condotte di diffamazione possono integrare atti persecutori” quando si verifica la sussistenza di “altre molestie, quali … pedinamenti, appostamenti, messaggi pubblicati su Facebook”
In particolare, la Suprema Corte in una precedente occasione, aveva affermato che il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisce una delle molestie costitutive del reato previsto dall'art. 612-bis c.p. (Cass. pen., Sez. 5, 11/12/2014, n. 51718, T., in Ced Cass. 262635).
Cassazione penale, sezione V, sentenza 14 novembre 2016, n. 48007