
“deve essere ribadita la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il provvedimento del prefetto, di individuazione delle strade o dei tratti di strada nei quali è autorizzato l'uso di strumenti di rilevazione automatica della velocità, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2, trattandosi di provvedimento connotato da discrezionalità vincolata, come tale sindacabile dal giudice ordinario (Cass., sez. 2, sentenza n. 7872 del 2011); che, peraltro, nel caso di specie il Tribunale non era tenuto a disapplicare il provvedimento in assenza di elementi relativi alla soltanto prospettata non conformità a legge dello stesso;che, sotto altro profilo, non era necessario l'accertamento circa il posizionamento dell'apparecchiatura di rilevazione, se dentro o fuori il centro abitato, giacchè il verbale di contestazione fa prova di ciò e non era specificamente dedotto che la strada non fosse effettivamente quella indicata nella delibera;
che, invece, è fondato il terzo profilo di doglianza;che, infatti, risulta in atti che l'infrazione è stata rilevata su una strada extraurbana secondaria e che il verbale di contestazione non conteneva l'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale era autorizzata, sulla strada in questione, la rilevazione della velocità a mezzo autovelox e la contestazione differita; che la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2243 del 2008; sez. 6-2-, ordinanza n. 331 del 2015);che pertanto il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la causa è decisa nel merito, con il rigetto dell'appello; che le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo”
Cass. civ. Sez. VI - 2, Sent., 20-12-2016, n. 26441