
L’imputato è stato condannato in quanto responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) per avere colpito la vittima “all'occhio destro stappando una bottiglia senza adottare le cautele del caso”. In particolare, il caso riguarda il titolare di un ristorante che aveva deciso di “puntare” la bottiglia verso i propri clienti in un momento di goliardia dalle conseguenze davvero drammatiche.
La sentenza si è fondata su “elementi istruttori sui quali il giudice di merito ha fondato la pronuncia di condanna; segnatamente, la dichiarazione della persona offesa in merito alle scuse rivoltegli dal P. allorchè si è recato da lei in ospedale e la compatibilità della lesione subita dalla vittima con la dinamica riferita dalla testimone I., che ha visto l'imputato, titolare del locale in cui era avvenuto il fatto, stappare una bottiglia per un gruppo di clienti seduti al tavolo accanto al loro qualche istante prima che la vittima fosse colpita”
Inoltre non sono state concesse nemmeno le attenuanti generiche motivando “in ragione della gravità dei danno cagionato alla vittima (ipoema post-traumatico, rottura coroide, emorragia sottoretinica, edema retinico di Berlin). Si richiamano le pronunce della Corte regolatrice che affermano l'insindacabilità, in quanto riservata al giudice di merito, della scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare, come nel caso di specie, una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.256464; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197)”.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 12 – 27 luglio 2016, n. 32548 - Presidente Blaiotta – Relatore Serrao