Informazione giuridica

Un sacerdote, veniva condannato a quattro anni di reclusione, “con più azioni esecutive del medesimo disegno, in tempi diversi, usando violenza fisica, "costringeva M.M. a compiere e subire atti sessuali. In particolare con violenza ed abusando dell'autorità derivante dal suo ruolo e dalla sua posizione di sacerdote e coadiutore presso l'oratorio, prima di (OMISSIS) e poi di (OMISSIS), nonchè di confessore e di guida spirituale del giovane, le prime volte in (OMISSIS) con la scusa di praticargli massaggi shiatsu lo accarezzava in maniera repentina ed insidiosa, sino a toccargli le parti

intime. Quindi, una prima volta ad (OMISSIS) sul divano della sua abitazione quanto la persona offesa aveva 17 anni lo faceva alzare e lo conduceva in camera da letto e, dopo averlo spogliato completamente, lo costringeva con violenza, muovendogli il viso, a morderlo sul mento, anche schiacciando la bocca del giovane contro la sua sino a baciarlo. Quindi lo toccava nelle parti intime per fargli avere un'erezione. In seguito, in svariate occasioni lo masturbava, sempre adoperando violenza consistita nel costringerlo a rimanere disteso e ad inserire il suo pene tra le sue gambe sino a simulare un rapporto sessuale, muovendo il giovane e muovendosi. Violenza che usava per girare e tenere fermo il ragazzo che, per sottrarsi agli atti, cercava di girarsi per mettersi a pancia in giù. In un'occasione dopo aver spento le luci e dopo averlo masturbato gli praticava del sesso orale. Infine in almeno tre occasioni lo penetrava digitalmente nell'ano dopo essersi messo una crema”.

La Corte di Cassazione lo ha evidenziato come “considerata una nozione del "ministero sacerdotale", in linea con la contemporanea dottrina della Chiesa cattolica, questo Collegio ritiene che a tale proposito debba essere affermato il seguente principio di diritto: "Nei reati sessuali, è configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quanto la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso, essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell'ordine sacerdotale; tale mandato comprendendo le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività” riconoscendo così l’aggravante “di cui all'art. 61 c.p., n. 9 considerata la ricostruzione dei fatti e la evidente strumentalizzazione delle funzioni di ministro di culto del R..”. Ricordando che “A tale proposito la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo affermato che "in tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sè, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità" (così Sez. 2, n. 9334 del 26/02/1988, Raspini, Rv. 179204; nell'ambito dei reati sessuali, per lo stesso principio, vedi Sez. 3, n. 37068 del 24/06/2009, A., Rv. 244963)”

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 28-09-2016) 17-01-2017, n. 1949

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