Quando la moglie negava al marito del denaro, lui la picchiava. Per questo motivo è stata riconosciuta “la penale responsabilità di C. C. in ordine a tentativi di estorsione ai danni della moglie convivente e, unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia”. Si ricorda il reato di estorsione è previsto dall’art. 629 del codice penale, dove si legge che “chiunque, mediante violenza o minaccia,
costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000”. Il marito in giudizio si è difeso sostenendo che “avrebbe colpito la moglie solo a seguito dei rifiuti da questa opposti alle sue richieste di denaro, senza ulteriormente reiterare le richieste, sicché, assumendosi che i colpi integrerebbero mere reazioni di stizza per i rifiuti ricevuti, tale elemento viene valorizzato nel ricorso ora per evidenziare l'asserita mancanza dell'elemento materiale del reato, ora per dedurre l'insussistenza del dolo, non essendo i colpi predetti finalizzati, nella prospettazione difensiva, all'acquisizione di denaro o altra utilità”. Senza incorrere in alcun vizio logico, però, la corte territoriale ha correttamente rilevato non potersi parcellizzare le condotte ascritte al C. nel presente procedimento, che lo ha visto assolto da altre imputazioni, osservando come il contesto familiare ben descritto in denuncia evidenziava che la violenza esercitata dal ricorrente era finalizzata alle dazioni di denaro richieste giacché, quando la persona offesa acconsentiva a consegnargli il denaro richiesto, il predetto si asteneva dal colpirla. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, pertanto, la Corte di Appello ha desunto la sussistenza dell'elemento materiale del reato, così come le finalità della condotta contestata, proprio dall'analisi puntuale dei fatti, correttamente inquadrandoli, però, nell'abituale condotta di vita del C. e nel contesto abituale dei rapporti familiari dello stesso. Si tratta di una valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, che è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che, nel difetto di illogicità evidenti, possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali”
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 ottobre 2016 – 18 gennaio 2017, n. 2458 Presidente Diotallevi – Relatore Imperiali