Un marito veniva condannato a 4 anni e 3 mesi di reclusione per aver, tra le altre cose, “costretto, con la minaccia ed usando la forza, la moglie ad avere rapporti sessuali con lui contro la sua volontà”.
Sul punto il marito proponeva appello e poi ricorso per Cassazione ritenendo che le dichiarazioni della moglie avrebbero dovuto essere interpretate come inattendibili “considerata l'elevatissima conflittualità esistente fra i due coniugi nonché la esistenza di un interesse da parte della persona offesa in relazione alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto in ragione delle ricadute che tale dichiarazione potrebbe avere sulle controversie civili pendenti inter partes”.
Ebbene, a parte che la moglie non si è costituita parte civile, la Corte di Cassazione ha dovuto ancora una volta ribadire che “in materia di reati sessuali, la cui perpetrazione spesso, se non di regola, avviene alla sola presenza del soggetto cui è attribuita la condotta delittuosa e della parte offesa, è sufficiente, ai fini della affermazione della penale responsabilità del prevenuto, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla sola parte offesa, sebbene le stesse, seppure non necessitanti di riscontri, debbano essere sottoposte ad un accurato vaglio da parte del giudice del merito, attinente sia alla attendibilità soggettiva del dichiarante sia alla credibilità oggettiva di quanto da questo riferito (Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 ottobre 2015, n. 43278; idem Sezioni unite penali, 24 ottobre 2012, n. 41461), osserva la Corte che dall'esame della sentenza di primo grado, la quale, in caso di esito conforme -quale è sostanzialmente questo posto che la riforma operata dalla Corte piemontese ha avuto quale suo esclusivo oggetto la concessione delle attenuanti generiche prevalenti e la derivante riduzione del trattamento sanzionatorio (in relazione alle quali, sia detto di sfuggita, non è chiaro su che cosa esse abbiano prevalso, atteso che, per una verso, la eventuale aggravante di cui all'art. 609-ter, numero 5-quater, cod. pen., contestata in fatto al P. attraverso la indicazione del rapporto di coniugio fra lui e la persona offesa, essendo stata introdotta nell'ordinamento penale a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni con legge n. 119 del 2013, non è applicabile, stante la evidente natura sostanziale della modifica normativa, ai fatti commessi precedentemente alla novella codicistica, e, d'altro canto, non risultano contestate, rispetto alla imputazione ritenuta più grave fra quella in continuazione, altre circostanze aggravanti; va, peraltro, precisato per completezza che, essendo state le attenuanti generiche ritenute prevalenti, l'imprecisione commessa dalla Corte di merito è stata priva di conseguenze in punto di determinazione della pena, essendo state le dette circostanze attenuanti comunque considerate al predetto fine dalla Corte territoriale) - si fonde con la sentenza di appello, così da formare un unicum motivazionale frutto della reciproca integrazione fra le coordinate ragioni decisorie (ex multis: Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 novembre 2013, n. 44418), emerge con chiarezza che la donna, la quale neppure si è costituita parte civile in danno dell'imputato, ha riferito in sede dibattimentale che il marito la ha più volte costretta, anche con atti di violenza fisica di fronte al suo rifiuto, ad avere con lui rapporti sessuali”
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 31 maggio 2016 – 4 aprile 2017, n. 16608 - Presidente Rosi – Relatore Genitli