Informazione giuridica

Un uomo veniva assolto dalle accuse di “adescamento di minori” “per aver in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di compiere taluno tra i delitti di cui agli artt. 600 quater (detenzione di materiale pedopornografico), 609 quater (atti sessuali con minori)e 609 quinquies (corruzione di minorenne) del codice penale, adescato i minori Z.M. (classe 2000), A.L. (classe 2000), N.C. (classe 1999), G.C. (classe 1999), M.C.T. (classe 2000), M.B. (classe 2000) M.B. (classe 1999), V.C. (classe 1999), A.A.S. (classe 1998), L.C. (classe 1999), comunicando con gli stessi via web in chat sul social network "facebook", richiedendo loro ed ottenendo di potersi relazionare (c.d. amicizia) con l'espediente di pubblicare nel proprio profilo utente la foto ritraente un minore, tacendo la propria vera età anagrafica, quindi rivolgendo agli stessi l'invito - sempre però disatteso e/o esplicitamente declinato- ad instaurare un rapporto di amicizia e frequentazione, talvolta ricorrendo ad espressioni quali "Io vi controllo tutti...sono il padrone vostro a Montelupo... ...sono padrone di tutti i minorenni di Montelupo" (conversazione chat del 7.9.2013 con N.C.) oppure "...lo sai che ho 37 anni oggi... ...ma sono un ragazzo sempre di 16 anni incarnato in un corpo di un uomo di 37 anni..." (conversazione chat del 25.10.2013 con M.C.T.) ed ancora "...allora ti faccio comodo come amico ho visto le tuo foto cazzo sei cool, fra poco metterò le mie con la mia moto... ...potresti essere mio figlio, con me potresti avere quello che vuoi... ...sono un lupo hai visto, posso morderti e strapparti le palle..." (conversazione chat del 28.6.2013 con A.A.S.) ovvero appostandosi nei luoghi solitamente frequentati dai minori, quali la biblioteca comunale di Montelupo Fiorentino ed il parco urbano dell'Ambrogiana, dove approcciava V.C. e M.B., rivolgendo a quest'ultimo l'apprezzamento "Che bel moro che sei!"”.

Il Tribunale di Firenze chiarisce che “La nuova fattispecie incriminatrice (609-undecies c.p.), introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento nell'autunno del 2012, in attuazione della c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di "protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali", punisce con la reclusione da uno a tre anni "chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici".

La stessa norma provvede a fornire la definizione di adescamento, che è descritto come "qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

La fattispecie si caratterizza quindi per un drastico arretramento della soglia di punibilità, punendo i fatti di adescamento tipizzati dallo stesso art. 609-undecies c.p., non soltanto quando manchino atti esecutivi finalizzati all'organizzazione di un incontro a scopi sessuali con il minore adescato (laddove, invece, l'art. 23 della Convenzione prevedeva che la repressione dell'adescamento intervenisse prima dell'incontro tra il minore e l'adescatore, ma comunque dopo che i propositi criminosi del reo avessero iniziato a concretizzarsi con l'avvio dell'organizzazione dell'incontro con il minore irretito), ma anche quando non vi sia stata alcuna proposta di incontro col minore stesso.

Il recupero di una minima soglia di offensività deve, dunque, passare necessariamente attraverso un rigoroso accertamento del dolo specifico, e cioè del fatto che il reo abbia agito allo scopo di commettere uno dei reati sessuali espressamente richiamati dall'art. 609-undecies c.p. e dunque che la condotta dell'agente rappresenti una effettiva condotta preparatoria di tali fattispecie.

La norma in esame, infatti, non punisce qualsiasi forma di adescamento, anche se realizzato con artifici, lusinghe e minacce, ma soltanto l'adescamento che sia finalizzato, e quindi preparatorio, della commissione degli autentici reati sessuali ivi indicati e l'accertamento dello scopo perseguito dall'agente deve essere accertato dal giudice attraverso l'esame di elementi oggettivi in grado di rivelare ad un osservatore esterno la finalità perseguita dall'adescatore, non potendosi ritenere integrato il reato quando il reale intento perseguito dall'adescatore non si sia ancora concretamente manifestato negli atti già realizzati e sia, pertanto, ancora del tutto incerto.

Orbene, nel caso di specie, il reato contestato appare perfezionato sotto il profilo oggettivo, potendo effettivamente ravvisarsi nella condotta del N. artifici, nel senso di simulazioni e espedienti menzogneri, lusinghe, nel senso di adulazioni o gratificazioni, e minacce, posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet, volti a carpire la fiducia del minore,

Ed invero, il N. ha contattato sul social network "Facebook" alcuni ragazzi (classe 1998, 1999 e 2000, e dunque all'epoca dei fatti tutti minori degli anni sedici) al fine di instaurare con loro un rapporto di amicizia e di frequentazione. A tale scopo, egli ha utilizzato artifici, mentendo sulla propria età anagrafica e apponendo la foto di un ragazzo giovane come immagine del suo profilo, ha espresso lusinghe, manifestando apprezzamenti nei confronti dei ragazzi e offrendo loro i suoi favori (che bel moro che sei! ho visto le tuo foto cazzo sei cool; ...potresti essere mio figlio, con me potresti avere quello che vuoi...) e anche minacce (...sono un lupo hai visto, posso morderti e strapparti le palle...).

La fattispecie non appare tuttavia integrata sotto il profilo soggettivo.

Come già detto, infatti, la norma, oltre a richiedere il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi oggettivi della fattispecie (eccezion fatta per l'età della vittima minore, in relazione alla quale, ai sensi dell'art. 609 sexies, potrebbe bastare un mero atteggiamento colposo) affinché vi sia un adescamento penalmente rilevante pretende l'ulteriore elemento del dolo specifico, essendo necessario che il reo agisca allo scopo di commettere i reati elencati dalla disposizione stessa e, in particolare: "riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù" (art. 600), "prostituzione minorile" (art. 600-bis), "pornografia minorile" (art. 600-ter), "detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater), anche relativi alla pornografia virtuale, "iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" (art. 600-quinquies), "violenza sessuale" (art. 609-bis), "atti sessuali con minorenne" (art. 609-quater), "corruzione di minorenne" (art. 609-quinquies) e "violenza sessuale di gruppo" (art. 609-octies).

Nel caso in esame non sono emersi elementi oggettivi indicativi del fatto che la finalità perseguita dall'imputato fosse la commissione di uno dei tre reati indicati nel capo d'imputazione -

"detenzione di materiale pornografico" (art. 600-quater), "atti sessuali con minorenne" (art. 609-quater) e "corruzione di minorenne" (art. 609-quinquies)- o tantomeno degli altri sopra richiamati, ed è assolutamente plausibile che il reale intento perseguito dall'adescatore -soggetto senza lavoro e verosimilmente con problematiche di natura psichica- fosse unicamente quello di instaurare un rapporto con i ragazzi, dei quali peraltro non è mai riuscito a guadagnarsi la fiducia, senza che sia emerso nulla che consenta di ritenere provato che il suo comportamento sia stato mosso da fini sessuali”.

Trib. Firenze Sez. I, Sent., 02-05-2017

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