Informazione giuridica

Un marito chiedeva di non disporsi il mantenimento in favore della moglie perché “adduceva di avere chiuso l'attività di idraulico, nel 2012, di essere disoccupato ed alla ricerca di nuova occupazione, di vivere grazie al contributo dell'attuale convivente”.

Giunti in Corte di Appello, la Corte ha asserito che fossero "poco credibili" sia le deduzioni del M. in ordine allo stato di disoccupazione, avendo lo stesso "una professionalità sempre richiesta, quale quella dell'idraulico, settore che non conosce crisi" , ed in ordine alla necessità di ricorrere all'aiuto della attuale compagna convivente, avendo quest'ultima "uno stipendio di soli 1.050 mensili", sia le dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. La Corte ha concluso nel senso di ritenere che il M. svolgesse "attività di lavoro magari in nero" o disponesse di "accantonamenti", trattandosi comunque di "soggetto in salute, giovane, con capacità lavorativa specifica e che può adattarsi a reperire altro lavoro".

La Corte di Cassazione in merito alla vicenda ha evidenziato che “il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito (Cass. 4051/2007; Cass. 11729/2009) ma, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con grado di certezza; di conseguenza, non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, nè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (così, Cass. 14063/2014; Cass. 6299/2014; Cass. n. 2808/2013). Vanno, pertanto, esclusi da tale nozione un evento o una situazione soltanto probabile (Cass. n. 16881 del 05/07/2013) ovvero "le opinioni sociologiche meramente soggettive e regole di parziale valutazione della realtà" (Cass.22950/2014).

Tuttavia, nella specie, la Corte ha operato una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi e del tenore di vita coniugale goduto in costanza di matrimonio, limitandosi a ritenere, all'esito di tale vaglio, non credibile la attuale situazione di disoccupazione del coniuge obbligato al mantenimento dell'altro coniuge e dei figli, tenuto conto delle condizioni personali (età, salute) e della professionalità specifica (idraulico), il che non tradisce l'utilizzo di criteri di notorietà giuridicamente inesatti o di mere congetture”.

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23-11-2017) 15-01-2018, n. 769

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