Un Donna aveva impedito al Partner “l'accesso all'abitazione, attraverso la sostituzione della serratura della porta di ingresso, e lo aveva aggredito con lancio di oggetti, ingiurie e minacce, così da indurlo ad allontanarsi dall'immobile e non farvi rientro”. Il Tribunale di Sassari ha ritenuto che tali fatti integrassero il reato di cui all’art. 634 del codice penale che prevede che “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotre euro a trecentonove euro”. Pertanto, il Tribunale disponeva il sequestro preventivo dell'alloggio, una casa popolare di proprietà dell'ente pubblico "Area", perché ha ritenuto il concreto pericolo che la libera disponibilità dell'alloggio in capo all'indagata potesse portare a conseguenze ulteriori il reato o comunque alla protrazione dell'occupazione e alla reiterazione del reato.
Impugnata la misura in Corte di Cassazione, questa ha avuto modo di evidenziare “he il reato di cui all'art. 634 c.p., consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso.
Il comma 2 equipara la violenza e la minaccia al fatto commesso da più di dieci persone: si tratta, come risulta evidente dallo stesso tenore letterale della disposizione de qua, di una finzione giuridica, fondata sull'oggettiva capacità intimidatrice data dall'elevato numero dei partecipanti. Deve, quindi, ritenersi che la presenza di un tale numero di persone rende il fatto punibile, anche se non siano state poste in essere violenza o minaccia.
Nel caso in esame, invece, il Tribunale del riesame ha ritenuto che non vi sarebbero violenza o minaccia, stante la commissione del fatto ad opera di una sola persona, con ciò incorrendo in una chiara violazione di legge, non avendo considerato che il secondo comma dell'art. 634 c.p., si limita a prendere in considerazione un caso particolare, in presenza del quale il legislatore ritiene già di per sè integrato il requisito della violenza alla persona o della minaccia.
Peraltro, l'ordinanza impugnata ritiene che, avendo anche l'indagata il compossesso dell'immobile, non potrebbe configurarsi il reato ascrittole provvisoriamente.
L'assunto è erroneo.
Premesso che con il termine possesso l'art. 634 c.p. fa riferimento a qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ossia a ciò che l'art. 1140, definisce "possesso", nonchè a situazioni inquadrate in ambito civile nella detenzione qualificata di un bene, deve rilevarsi che la commissione del reato previsto dal menzionato articolo non necessariamente postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa ma può ravvisarsi anche nel caso in cui uno dei compossessori turbi il compossesso esercitato sul medesimo bene da altri. L'art. 634 c.p., difatti, mira a tutelare il pacifico godimento esercitato da un soggetto sul bene, senza che rilevi se tale situazione di vantaggio si estrinsechi in modo esclusivo o congiuntamente ad altri. Non si ravvisa infatti ragione per distinguere la posizione del possessore esclusivo da quella del compossessore, essendo entrambi titolari di una medesima situazione di vantaggio sulla res. Per di più, l'art. 634 c.p., dispone che "chiunque" può essere autore del reato, con ciò dunque ammettendo che il compossessore di un bene può commettere il reato de quo.
Del resto, la dottrina che ha studiato la disposizione in esame, di scarsa applicazione invero da parte della giurisprudenza, ha rimarcato che le forme di realizzazione della fattispecie corrispondono alle tipologie di aggressioni per le quali il codice civile riconosce le azioni possessorie.
Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione, disciplinate rispettivamente dall'art. 1168, e dall'art. 1170 c.c., tutelano anche il compossessore che venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato sul bene, ad opera dell'altro compossessore. Si è ritenuto, infatti, in sede civile, che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile ne modifichi le modalità di esercizio (in questi termini, ex multis, Cass. civ., Sez. 2, 30 luglio 2001, n. 10406).
Per di più, la ritenuta dismissione del compossesso da parte della persona offesa in data antecedente ai fatti di causa, che lo stesso Tribunale prospetta quale situazione che "sembrerebbe" desumersi dagli elementi addotti dalla difesa, si risolve in una motivazione apparente, perchè non solo non indica quali fossero gli elementi offerti dalla difesa ma nemmeno prospetta la valenza degli stessi a fronte di quelli presi in considerazione dal giudice di prime cure.
Anche le argomentazioni sul periculum in mora sono viziate.
Il Tribunale del riesame, sul presupposto del perdurante godimento del bene da parte dell'indagata, ha escluso un concreto ed attuale pericolo di deterioramento del bene immobile o dei mobili.
La motivazione si fonda su un errato presupposto, non considerando che oggetto della tutela apprestata dall'art. 634 c.p., è il godimento dell'immobile da parte della persona offesa, sicchè è rispetto a tale interesse tutelato che andava parametrata la sussistenza del periculum in mora”.