La Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande proposte da F.P. e M.B. nei confronti del Comune di Reggio Calabria per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta del primo dal ciclomotore di proprietà della seconda, che gli attori assumevano causati dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale
.
La Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse inquadrato la vicenda nel paradigma dell'art. 2043 cod. civ, e avesse ritenuto non provati i requisiti - della non visibilità e della non prevedibilità - integranti gli estremi dell'insidia stradale di cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere.
La Suprema Corte ha evidenziato come la Corte di Appello avesse seguito “un percorso motivazionale che, affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all’imprudente condotta di guida del P*** il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi – della non prevedibilità e la non visibilità del pericolo – necessari ad integrare l’insidia stradale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. (sulla base dell’inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato dal giudice di gravame); né le censure relative all’erroneità del richiamo all’art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un’“andatura lineare” valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell’esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell’ampiezza dell’avvallamento e dell’orario “centro-diurno” in cui si era verificato il sinistro”.
Cassazione civile, ordinanza sez. VI-3, 30 gennaio 2018, n. 2298