
Un Dentista “abusando della sua autorità di medico dentista e comunque con violenza, estrinsecata nella rapidità del gesto, dopo avere fatto accomodare una minore (OMISSIS), sulla poltrona ed avere controllato l'apparecchio ortodontico, la baciava sulla bocca
”.
La Suprema Corte ha evidenziato correttamente come “La giurisprudenza di legittimità è inoltre costante nel ritenere (Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 Rv. 261634) che, "ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto sociale e culturale in cui l'azione è stata realizzata, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (in applicazione di tale principio è stata ritenuta penalmente rilevante la condotta di un medico di guardia presso una casa di riposo, che si avvicinava velocemente ad una operatrice sanitaria alla quale non era legato da alcun particolare rapporto confidenziale o affettivo e la baciava alla bocca con una forte pressione)".
Alla stregua di tali condivise premesse ermeneutiche, la Corte territoriale ha osservato, in modo non illogico, che la peculiarità del rapporto medico-paziente, il significativo divario di età tra i protagonisti all'epoca dei fatti (48 anni il ricorrente, non ancora 14 la persona offesa), e l'assenza di qualsiasi antecedente confidenza personale e fisica tra i due, qualificavano il bacio come atto del tutto estraneo all'ambito di una mera espressione di innocua affettività amicale.
Quanto al requisito della violenza, non può che ribadirsi anche in questa sede la costante affermazione di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 3, n. 27273 del 15/06/2010, Rv. 247932), secondo cui, nel reato di violenza sessuale, l'elemento della violenza può estrinsecarsi, oltre che in una sopraffazione fisica, anche nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi, come appunto avvenuto nel caso di specie, essendo stata la minore colta di sorpresa dall'estemporanea iniziativa del suo dentista, di fronte alla quale si è trovata nell'impossibilità di reagire e di esprimere il suo dissenso”.
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2018) 10-05-2018, n. 20712