
L’imputato è stato condannato per “avere estorto denaro alle persone che parcheggiavano l'autovettura nella zona nella quale lo stesso svolgeva l'attività di "parcheggiatore abusivo"”.
La sentenza ha condiviso “la giurisprudenza secondo cui commette il reato di estorsione e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, con violenza o minaccia, pretenda
il pagamento di un compenso per l'attività di parcheggiatore abusivo (Sez. 2, n. 15137 del 09/03/2010 - dep. 20/04/2010, Bernabei, Rv. 247034). Nel caso di specie ricorrono tutti gli estremi per l'inquadramento della condotta nella fattispecie contestata; ricorre, in particolare, la "minaccia" che può assumere anche la configurazione di "minaccia implicita" e tradursi in una illecita pressione psicologica sulle vittime che, come rilevato dal collegio di merito, erano costretta alla dazione di denaro in ragione del timore suscitato dall'atteggiamento del richiedente e dallaprevisioni di possibili danneggiamenti”.
Si ricorda che l’art. 629 del codice penale prevede che “Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente”.
Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-10-2018) 29-01-2019, n. 4422