Secondo quanto si apprende dal sito della “Guida al Diritto” del “Sole 24 Ore” ed in attesa di leggere l’ordinanza per esteso, La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9764 di oggi, 8 aprile 2019, avrebbe statuito, secondo quanto si legge sul sito indicato che “in caso di
affidamento congiunto, la "bigenitorialità" è un elemento essenziale che non può essere compresso dal giudice senza fornire una adeguata motivazione. La Corte di cassazione, sentenza n. 9764 di oggi, ha così accolto il ricorso di un padre contro il provvedimento della Corte di appello di Messina che aveva limitato ai fine settimana (e per di più alternati) la frequentazione con la figlia dell'età di due anni”.
Nello stesso senso, di recente, si era espresso il Tribunale di Trieste che con decreto del 5.09.2018 ha prima evidenziato come “le parti non hanno contestato le rispettive capacità genitoriali, per cui è stato ritenuto superfluo disporre una consulenza tecnica d'ufficio” per poi statuire che “tenuto conto dell'età del minore, ormai svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un'inadeguatezza del padre, il collegio ritiene di disporre una regolamentazione del collocamento che preveda l'immediata introduzione dei pernotti, sia pur graduale