
Un istituto scolastico disponeva “la fruizione obbligatoria del servizio mensa comunale, escludendo la possibilità di consumazione del pasto domestico mediante autorefezione”.
Il Consiglio di Stato dopo aver evidenziato che “gli alunni… sono titolari non di un «diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione, durante l'orario della mensa» (Cass. civ., sez. un., n. 20504 del 2019) ma di un interesse legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2020, n. 5839) avente ad oggetto un comportamento dell’amministrazione che deve rispettare le condizioni e i limiti di esercizio del potere. Il bene della vita cui tende il privato è la possibilità di ricorrere al “pasto domestico”, ha deciso che non può vietarsi il “panino da casa” per il solo fatto che vi sia “impossibilità di effettuare una adeguata vigilanza per evitare contaminazione di cibi e rischi per la salute”.
Utile infine il richiamo al principio secondo il quale il pasto domestico può essere consumato negli stessi luoghi della mensa, in quanto «l’autorefezione non comporta – di necessità - una modalità solitaria di consumazione del pasto, dovendosi, per quanto possibile, garantire, da parte
dell’Amministrazione scolastica, la consumazione dei pasti degli studenti in un tempo condiviso che favorisca la loro socializzazione» (Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 6926 del 2020, cit.).
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 aprile 2021, n. 2851