Informazione giuridica

Un transessuale esercente la prostituzione, aveva, attraverso Facebook, sostenuto la presunta omosessualità della vittima nonchè di aver intrattenuto con un lui un rapporto sessuale; inoltre, lo aveva apostrofato come "frocio" . La Corte di Cassazione ha ribadito come “destituita di ogni fondamento è l'affermazione, contenuta in ricorso, che le espressioni imputate a B.E. abbiano perso il carattere dispregiativo ad esse attribuito dal giudicante, per una presunta "evoluzione" della coscienza sociale (motivi 2 e 4). Le suddette espressioni costituiscono invece, oltre che chiara lesione dell'identità personale, veicolo di avvilimento dell'altrui personalità e tali sono percepite dalla stragrande maggioranza della popolazione italiana, come dimostrato dalle liti furibonde innescate - in ogni dove - dall'attribuzione delle qualità sottese alle espressioni di cui si discute e dal fatto che, nella prassi, molti ricorrono - per recare offesa alla persona - proprio ai termini utilizzati dall'imputato. La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca "facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poichè la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone, anche se non può dirsi posta in essere "col mezzo della stampa", non essendo i social network destinati ad un'attività di informazione professionale diretta al pubblico (cass., n. 4873 del 14/11/2016). Correttamente, pertanto, è stata ritenuta integrata, nella specie, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595 c.p., comma 3, trattandosi di comunicazione avvenuta con un social di ampia diffusione. L'acquisizione della registrazione della trasmissione radiofonica di "(OMISSIS)" non aveva bisogno del consenso della difesa dell'imputato. Si tratta di prova ai sensi dell'art. 234 c.p.p. che può essere acquisita senza consenso e può essere liberamente apprezzata dal giudicante, come è in effetti avvenuto. Peraltro, il ricorrente non deduce nemmeno di essersi opposto, a suo tempo, all'acquisizione della prova suddetta e non deduce nemmeno la difformità della registrazione acquisita rispetto alla trasmissione originaria, sicchè non è dato apprezzare la rilevanza della questione. Quanto alla rinnovazione dell'istruttoria, finalizzata a esaminare il conduttore della trasmissione televisiva, trattasi, anche in questo caso, di deduzione manifestamente infondata, dal momento che l'imputato non ha mai contestato il proferimento delle frasi a lui attribuite, essendosi sempre limitato, nel merito, a dedurre la liceità del suo operato. Logicamente e correttamente, pertanto, i giudici hanno ritenuto irrilevante l'allargamento della piattaforma probatoria. Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-03-2021) 17-05-2021, n. 19359

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